Valutazione del Rischio Stress Lavoro-Correlato

Un Approccio Integrato nell’Area della Salute e Sicurezza sul Lavoro La valutazione dello Stress Lavoro-Correlato (SLC) rientra pienamente nel sistema di gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro dell’azienda: la normativa più recente non permette più di trattare stress e condotte lesive come temi separati. L’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 impone di valutare «tutti i rischi» per la sicurezza e la salute dei lavoratori, senza distinzione tra rischi fisici e psicosociali, e l’art. 2087 del Codice Civile sancisce la responsabilità dell’imprenditore nella tutela dell’integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori. Con l’introduzione della lettera z-bis all’art. 15, comma 1 (D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, convertito dalla L. 198/2025), anche il rischio di violenza e molestie rientra esplicitamente in questo obbligo di valutazione: stress lavoro-correlato e condotte lesive non sono più due adempimenti paralleli, ma un’unica analisi integrata da condurre nello stesso percorso. Offro un servizio di consulenza specialistica rivolto alle aziende su tutto il territorio nazionale, affiancando la direzione e i servizi di prevenzione per trasformare un adempimento normativo in un’opportunità concreta di tutela della salute psicofisica dei lavoratori e di miglioramento del clima organizzativo. L’analisi prende in esame sia i fattori legati al contenuto del lavoro (carichi, ritmi, orari, pianificazione dei compiti) sia quelli relativi al contesto lavorativo (ruolo organizzativo, autonomia decisionale, relazioni interpersonali, evoluzione di carriera e conciliazione vita-lavoro).

Le Fasi della Valutazione dello Stress Lavoro-Correlato

Il percorso valutativo si sviluppa secondo una metodologia rigorosa e partecipativa, articolata nelle seguenti fasi: Fase Preparatoria e Avvio del Processo

  • Costituzione del Gruppo di Coordinamento (composto da RSPP, Medico Competente, RLS/RLST e rappresentanza HR/Aziendale) per la definizione del piano di lavoro e delle famiglie omogenee di lavoratori.
  • Mappatura e analisi degli indicatori aziendali oggettivi (eventi sentinella, tassi di assenteismo, turnover, infortuni, ferie non godute, procedimenti disciplinari).

Fase Oggettiva (Quantitativa)

  • Compilazione della check-list di valutazione oggettiva sui fattori di contenuto e contesto per ciascuna famiglia omogenea individuata.
  • Somministrazione di strumenti e questionari scientificamente validati per una misurazione quantitativa e strutturata dei livelli di rischio riscontrati.

Fase Soggettiva (Qualitativa)

  • Conduzione di focus group e interviste di gruppo guidate dallo psicologo del lavoro con i lavoratori e i preposti.
  • Rilevazione approfondita della percezione soggettiva dei lavoratori, dei vissuti organizzativi e delle dinamiche relazionali profonde non intercettabili con i soli dati numerici.

Relazione Tecnica Integrata e Piano di Azione

  • Stesura della relazione finale dettagliata per l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
  • Definizione di un piano di misure correttive e preventive articolato su tre livelli: prevenzione primaria (interventi organizzativi e strutturali), secondaria (formazione e sensibilizzazione) e terziaria (supporto e gestione delle situazioni di disagio acuto).

Perché Integrare la Valutazione SLC con la Prevenzione di Violenze, Molestie e Condotte Inappropriate

L’obbligo di valutare il rischio stress non può essere scisso dalla prevenzione delle violenze e delle molestie sul luogo di lavoro. Questo principio trova il suo fondamento in più fonti normative convergenti:

  • Art. 28 D.Lgs. 81/08: impone la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, compresi quelli connessi allo stress lavoro-correlato e alle dinamiche relazionali lesive.
  • Art. 2087 Codice Civile: sancisce la responsabilità dell’imprenditore nella tutela dell’integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro.
  • Lettera z-bis, art. 15 comma 1 (D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, conv. L. 198/2025): introduce esplicitamente il rischio di violenza e molestie tra gli obblighi di valutazione datoriale.
  • Convenzione ILO n. 190 (ratificata con L. 4/2021) e norma UNI ISO 45003: riconoscono la violenza, le molestie e le condotte vessatorie come fattori di rischio psicosociale primari, sia nella loro dimensione endogena (tra colleghi/superiori) sia esogena (da parte di terzi/utenti/clienti).

Come confermato dai documenti di consenso scientifico ed etico di CIIP e SIPLO, la violenza e le molestie costituiscono sia determinanti diretti di stress sia elementi amplificatori del rischio psicosociale. Condurre una valutazione che ignori le dinamiche di prevaricazione, inciviltà o condotta inappropriata significa redigere un DVR incompleto e privo di efficacia preventiva, esponendo l’azienda a gravi responsabilità legali e all’inesecuzione degli obblighi di tutela. Collegamenti Interni e Risorse Correlate Per approfondire la cornice metodologica generale, consulta la guida ai Rischi Psicosociali in Azienda, dove trovi anche la Matrix di Autovalutazione SIPLO per un primo check preliminare. Se la tua azienda intende attivare un presidio di garanzia per la gestione riservata dei casi di condotta inappropriata, scopri il servizio di Consigliera di Fiducia per Aziende. Per collegare i piani di prevenzione ai programmi di parità di genere e inclusione, visita la pagina Diversità e Inclusione.

Adempi in modo integrato agli obblighi su stress, violenza e molestie

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